A decorrere dal 1° gennaio 2014, nel territorio di Roma Capitale, è stata istituita la tassa sui rifiuti (Ta.Ri.), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. Presupposto della tassa è il possesso, l’occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani come indicato nel Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti Ta.Ri. approvato nel 2014 e sue successive integrazioni. La tassa è articolata nelle fasce di:
- Utenza Domestica
Si considerano utenze domestiche i locali adibiti ad uso abitativo.
Inoltre è anche possibile richiedere eventuali esenzioni, riduzioni o agevolazioni ambientali.
- Utenza non Domestica
Per utenze non domestiche si intendono invece le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dalla normativa vigente.
Anche per questa categoria è possibile richiedere eventuali esenzioni, riduzioni o agevolazioni ambientali.
Tari Calcolo e Rimborso
La Tassa Rifiuti è dovuta da chi possiede, occupa o detiene a qualsiasi titolo locali e/o aree scoperte, a qualunque uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, esistenti nel territorio di Roma Capitale.
Utenze abitative
La Tassa Rifiuti per le Utenze Abitative viene calcolata in base a:
metri quadrati dell’immobile compresi box/posto auto, cantine, soffitte, escluse le aree scoperte (balconi, terrazzi, giardini)
numero di persone del nucleo familiare che vivono nell’immobile. Calcola la tua tassa
La tassa è calcolata su base annuale e il pagamento è suddiviso in due semestri Il documento di pagamento della tassa comprende:
una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti
una quota variabile rapportata alla quantità di rifiuti prodotti e smaltiti
Uffici e Società
La Tassa Rifiuti per uffici e società viene calcolata in base a:
metri quadrati del locale e/o area scoperta destinati ad attività commerciali e di impresa
categoria di appartenenza dell’attività svolta nel locale o area
La Tassa Rifiuti è calcolata su base annuale e il pagamento è suddiviso in due semestri. Il documento di pagamento della Tassa Rifiuti comprende:
una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti
una quota variabile rapportata alla quantità di rifiuti prodotti e smaltiti.
Esempio di calcolo Tari
Consideriamo il caso di 2 nuclei familiari, entrambi con 3 componenti.
nucleo familiare A: 3 componenti e abitazione di 100 m²
nucleo familiare B: 3 componenti e abitazione 80 m² + cantina di 20 m²
Ipotizziamo inoltre che il Comune abbia deliberato le seguenti tariffe:
tariffa parte fissa: 1,10 euro
tariffa parte variabile la parte variabile (corrispondente a 3 componenti): 163,27 euro
quota provinciale: 5%
Secondo la modalità corretta di calcolo si ottiene quanto segue:
TARI nucleo A
- parte fissa TARI = 1,10 euro * 100 m² = 110 euro
- parte variabile TARI = 163,27 euro
- quota provinciale = 0,05 * (110+163,27) = 13.66 euro
- totale TARI = 110 + 163,27 + 13,66 = 286,93 euro
TARI nucleo B
- parte fissa TARI abitazione = 1,10 euro * 80 m² = 88 euro
- parte fissa TARI cantina = 1,10 euro * 20 m² = 22 euro
- parte variabile TARI = 163,27 euro
- quota provinciale = 0,05 * (88 + 22 + 163,27) = 13.66 euro
- totale TARI = 88 + 22 + 163,27 + 13,66 = 286,93 euro
Richiesta rimborso Tari
Secondo le indicazioni fornite dal MEF, i contribuenti che riscontrassero un errato computo della parte variabile effettuato dal Comune o dal soggetto gestore del servizio rifiuti possono richiedere il rimborso del relativo importo, solo relativamente alle annualità a partire dal 2014, anno in cui la TARI è stata istituita dall’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, quale componente dell’imposta unica comunale (IUC) posta a carico dell’utilizzatore per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Non è possibile, quindi, chiedere il rimborso relativamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), governata da regole diverse da quelle della TARI, che non prevedevano, tranne in casi isolati, la ripartizione della stessa in quota fissa e variabile.
Né si può procedere alla richiesta di rimborso laddove i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, hanno introdotto in luogo della TARI, una tariffa avente natura corrispettiva, in applicazione del comma 668 dell’art. 1 della citata legge 147/2013.
L’istanza di rimborso deve essere proposta, a norma dell’art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento.
L’istanza non richiede particolari formalità; deve contenere tutti i dati necessari a identificare:
- il contribuente
- l’importo versato
- l’importo per il quale si chiede il rimborso
- i dati identificativi della pertinenza che è stata computata erroneamente nel calcolo della TARI.
In definitiva, i sindaci sono chiamati a modificare i regolamenti sbagliati e i cittadini a verificare le somme già versate.